STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“Associazione per il Servizio Laico e i Diritti dei Non Credenti”
Art. 1 – Costituzione e denominazione
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l’Associazione di Promozione Sociale denominata:
“Associazione per il Servizio Laico e i Diritti dei Non Credenti” (di seguito: “Associazione”).
Art. 2 – Natura giuridica
L’Associazione è un ente del Terzo Settore, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro. I proventi sono reinvestiti nelle attività istituzionali.
Art. 3 – Finalità
L’Associazione ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si propone di:
- promuovere la cultura laica e la libertà di coscienza;
- offrire servizi ai cittadini non credenti e alle loro famiglie;
- organizzare e celebrare cerimonie laiche quali:
- celebrazioni di presentazione pubblica di neonati,
- celebrazioni di unioni civili e simboliche,
- cerimonie di commiato laico;
- promuovere i diritti civili e la pari dignità dei cittadini non religiosi;
- dialogare con enti pubblici e amministrazioni locali per:
- tutela dei diritti dei non credenti,
- richiesta e gestione di spazi pubblici,
- collaborazione su attività culturali e sociali;
- organizzare eventi, conferenze, corsi, attività formative e culturali legate alla laicità;
- formare celebranti laici riconosciuti dall’Associazione.
Art. 4 – Attività
Per il perseguimento delle finalità, l’Associazione svolge:
- attività istituzionali a carattere culturale, formativo, informativo;
- attività di supporto e assistenza per eventi e celebrazioni laiche;
- attività secondarie e strumentali, anche di natura economica, purché non prevalenti e coerenti con le finalità statutarie.
Art. 5 – Sede
La sede legale è stabilita nell’atto costitutivo. L’Associazione può istituire sedi operative o delegazioni.
Art. 6 – Soci
Possono essere soci tutte le persone fisiche che condividono scopi e valori dell’Associazione. I soci si distinguono in:
- soci fondatori,
- soci ordinari,
- soci sostenitori.
L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
- partecipare alle attività;
- votare in Assemblea;
- proporre iniziative e progetti.
I soci hanno il dovere di:
- rispettare lo Statuto;
- contribuire alla vita associativa con la quota annuale.
Art. 8 – Perdita della qualità di socio
La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni,
- mancato pagamento della quota,
- comportamento contrario ai principi dell’Associazione,
- decisione motivata del Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Organi dell’Associazione
Sono organi:
- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- eventuale Collegio dei Revisori (se previsto).
Art. 10 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea è l’organo sovrano. Delibera su:
- approvazione del bilancio;
- nomina e revoca del Consiglio Direttivo;
- modifiche statutarie;
- scioglimento dell’Associazione.
Art. 11 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri e dura in carica 3 anni. Ha il compito di:
- attuare le linee strategiche;
- gestire attività e risorse;
- ammettere nuovi soci;
- nominare i celebranti laici.
Art. 12 – Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
Art. 13 – Risorse economiche
Le risorse dell’Associazione provengono da:
- quote associative;
- contributi volontari;
- contributi pubblici o privati;
- proventi da attività secondarie e strumentali;
- donazioni e lasciti.
È vietata la distribuzione anche indiretta di utili.
Art. 14 – Bilancio
L’esercizio si chiude il 31 dicembre. Il bilancio viene approvato annualmente dall’Assemblea.
Art. 15 – Scioglimento
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri ETS secondo la normativa vigente.
Art. 16 – Norme finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017.


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