Ecco un articolato di legge completo per l’istituzione di un ente pubblico destinato a rappresentare atei, agnostici e non credenti, sul modello delle intese con le confessioni religiose, in conformità alla Costituzione italiana (art. 3, 8, 19, 20 e 21) e ai principi di laicità dello Stato.
🏛 Proposta di Legge n. ___ / 2025
Istituzione dell’Ente di Rappresentanza delle Convizioni Non Religiose (ER-CNR)
(Disposizioni per il riconoscimento giuridico, la rappresentanza e la tutela delle convinzioni non religiose in Italia)
Art. 1 – Istituzione dell’ente
- È istituito l’Ente di Rappresentanza delle Convizioni Non Religiose (ER-CNR), di seguito “Ente”, quale ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Roma.
- L’Ente rappresenta, su base volontaria e senza vincoli confessionali, i cittadini italiani o residenti permanenti che si riconoscono in convinzioni non religiose, ateismo, agnosticismo, umanesimo secolare, libero pensiero e altre visioni del mondo non teistiche.
Art. 2 – Finalità e principi
- L’Ente opera in conformità ai principi della Costituzione italiana, con particolare riferimento alla libertà di coscienza (art. 19), alla pari dignità tra cittadini (art. 3) e alla laicità dello Stato.
- Le finalità dell’Ente includono:
a) Rappresentare le istanze etiche, civili e culturali delle persone non religiose;
b) Promuovere la laicità delle istituzioni e il rispetto del pluralismo;
c) Svolgere funzione di interlocuzione con lo Stato, le Regioni e gli enti pubblici;
d) Offrire servizi civili alternativi, cerimonie laiche (nascita, unione, lutto, ecc.);
e) Collaborare a fini educativi, informativi e sociali nel rispetto del pensiero critico.
Art. 3 – Definizioni
- Ai fini della presente legge si intende per:
- Convinzione non religiosa: una visione del mondo che non si fonda su credenze teistiche o religiose, ma su principi razionali, etici, umanistici o filosofici.
- Libero pensiero: approccio alla conoscenza e all’etica fondato sull’autonomia della ragione e della coscienza individuale.
- Umanesimo secolare: visione etica centrata sulla dignità, l’autonomia e il benessere umano, indipendente da riferimenti soprannaturali.
Art. 4 – Ordinamento e funzionamento
- L’Ente è autonomo sul piano organizzativo, regolamentare e patrimoniale.
- Gli organi dell’Ente sono:
a) Consiglio Nazionale delle Convizioni Non Religiose, eletto ogni 5 anni;
b) Presidente dell’Ente, eletto dal Consiglio tra i suoi membri;
c) Comitato Etico e Culturale, con funzioni consultive e di indirizzo. - Lo Statuto dell’Ente è approvato dal Consiglio entro 6 mesi dalla sua istituzione, previa intesa con il Ministero dell’Interno.
Art. 5 – Riconoscimento giuridico e intese
- L’Ente può stipulare intese con lo Stato italiano, analogamente a quanto previsto dall’art. 8 della Costituzione per le confessioni religiose diverse dalla cattolica.
- L’intesa può riguardare:
a) La partecipazione a cerimonie civili o pubbliche;
b) L’organizzazione di cerimonie laiche in luogo pubblico (matrimoni, lutti, ecc.);
c) L’accesso a spazi pubblici o istituzionali secondo principi di uguaglianza;
d) L’erogazione di servizi educativi e culturali alternativi a quelli religiosi.
Art. 6 – Rapporto con lo Stato e tutela
- L’Ente non gode di alcun privilegio economico o fiscale, nel rispetto dell’art. 20 della Costituzione.
- L’Ente può essere consultato dallo Stato su materie che riguardino l’etica pubblica, l’istruzione, i diritti civili, la bioetica, la libertà di coscienza e la laicità.
- La Repubblica italiana tutela le convinzioni non religiose come espressioni di libertà costituzionale, in condizioni di parità rispetto alle religioni.
Art. 7 – Disposizioni transitorie
- Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’Interno emana il regolamento attuativo per la registrazione dei cittadini aderenti all’Ente su base volontaria e non vincolante.
- L’Ente può ricevere contributi volontari da privati, fondazioni, o attraverso meccanismi di sostegno fiscale individuale non obbligatorio (es. quota dell’8×1000 o equivalente, se previsto da apposita legge).
Art. 8 – Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Se desideri, posso fornirti anche una relazione tecnica o una relazione introduttiva parlamentare da allegare alla proposta. Vuoi anche quella?


Comments (0)