Bisogna distinguere bene: essere ateo come convinzione personale non comporta conseguenze giuridiche in diritto canonico.Gli effetti giuridici nascono solo se un battezzato cattolico compie un atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica (quello che spesso viene chiamato “sbattezzo”).
1. Prima del 2009: effetti giuridici della “defezione formale” Il Codice di Diritto Canonico (1983) prevedeva che l’abbandono formale della Chiesa avesse effetti specifici, ad esempio: Matrimonio: chi abbandonava formalmente la Chiesa non era più obbligato a sposarsi in forma…

