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ATTO COSTITUTIVO completo di statuto per un’associazione culturale aperta a tutti, conforme alle regole generali in Italia.(Nota: è un modello base, che puoi adattare e che ti consiglio di far visionare a un commercialista o CAF prima della registrazione all’Agenzia delle Entrate).


📜 FAC-SIMILE ATTO COSTITUTIVO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

L’anno _____, il giorno ___ del mese di ________, in _______ (prov. ___), via __________,
si sono riuniti i signori:

  1. Nome e Cognome, nato a ______ il //____, residente in __________, C.F. __________
  2. Nome e Cognome, nato a ______ il //____, residente in __________, C.F. __________
  3. Nome e Cognome, nato a ______ il //____, residente in __________, C.F. __________

i quali, di comune accordo, dichiarano quanto segue:

  • È costituita un’associazione culturale denominata “Associazione Culturale [NOME]”, con sede legale in ________ (___), via __________.
  • L’associazione è apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro.
  • L’assemblea approva lo Statuto sociale allegato al presente atto e che ne forma parte integrante.
  • Viene nominato il primo Consiglio Direttivo provvisorio composto da:
    • Presidente: __________________
    • Vicepresidente: ______________
    • Segretario/Tesoriere: __________

I presenti approvano e sottoscrivono.

[Firme dei soci fondatori]

📘 FAC-SIMILE STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “[NOME]”

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l’Associazione culturale denominata “[NOME]”, con sede legale in __________. Il trasferimento di sede nell’ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Natura e finalità

L’associazione è apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro.
Si propone di:

  • promuovere e diffondere attività culturali, artistiche e ricreative;
  • organizzare eventi, mostre, conferenze, corsi, laboratori;
  • favorire l’incontro e lo scambio tra persone di ogni età e provenienza;
  • valorizzare il patrimonio culturale e sociale del territorio.

Art. 3 – Durata

L’associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Soci

L’associazione è aperta a tutti coloro che condividono le finalità.
Possono aderire persone fisiche e giuridiche senza discriminazioni.
I soci si dividono in:

  • fondatori, che hanno firmato l’atto costitutivo;
  • ordinari, ammessi su domanda scritta;
  • onorarî, nominati per particolari meriti.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare alla vita associativa con pari diritti di voto;
  • proporre attività e iniziative;
  • ricevere informazioni sulle attività e la gestione.
    I soci hanno il dovere di:
  • rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi;
  • versare la quota associativa annuale stabilita dall’assemblea.

Art. 6 – Organi sociali

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Art. 7 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione.
È convocata almeno una volta l’anno per approvare il bilancio e deliberare su programmi e attività.
Ogni socio ha diritto a un voto.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da ___ a ___ membri eletti dall’Assemblea tra i soci.
Rimane in carica per ___ anni ed è rieleggibile.
Si occupa della gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Art. 10 – Patrimonio e risorse economiche

Le entrate dell’associazione derivano da:

  • quote associative annuali;
  • contributi, donazioni, sponsorizzazioni;
  • eventuali proventi di attività marginali consentite dalla legge.
    È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili.

Art. 11 – Bilancio

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo, da approvare in Assemblea.

Art. 12 – Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà destinato a fini di utilità sociale o ad altre associazioni culturali, secondo la deliberazione dell’Assemblea.

Art. 13 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme vigenti in materia di associazioni.


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